Modifiche apportate al trattamento economico del personale scolastico in servizio all’estero con la legge di bilancio 2019

Per opportuna informazione del personale in servizio presso codeste Sedi si riassumono qui di seguito le modifiche in tema di trattamento economico all’estero e di viaggi di congedo intervenute a seguito dell’approvazione della legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2019.

 

 
Testo Tra i provvedimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, vi sono alcune misure che riguardano il personale del MAECI in servizio presso le Sedi estere.

In particolare, il comma 334 dell’art.1 della citata legge introduce alcune modifiche al testo del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 per quanto concerne la disciplina della Parte terza: “Trattamento economico all’estero. Viaggi – Disposizioni generali”. Ricordando che tutte le modifiche normative introdotte con il citato comma 334 sono entrate in vigore il 1 gennaio u.s. e che si applicano sia al personale di ruolo MAECI che al personale all’estero il cui trattamento e’ normativamente ancorato a quello del personale MAECI, si ricapitolano qui di seguito le citate modifiche:

– in conformita’ con l’orientamento del Consiglio di Stato, e’ stato confermato che le disposizioni relative l’indennita’ di sistemazione, l’indennita’ di richiamo dal servizio all’estero, le spese per l’abitazione, le provvidenze scolastiche, le spese di viaggio per congedo o per ferie e l’intera disciplina riguardante i viaggi del personale e trasporto degli effetti non si applicano al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche con sede in Roma.
Una parziale eccezione a questo nuovo regime riguarda i Capi delle medesime Rappresentanze diplomatiche per i quali l’assunzione dell’Ufficio comporta necessariamente il cambio di residenza inteso quale trasferimento nell’alloggio di servizio e percio’ nei loro confronti, a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza, trovano applicazione le disposizioni riguardanti l’indennita’ di sistemazione, l’indennita’ di richiamo dal servizio all’estero e il contributo per il trasporto degli effetti;

– e’ stato esteso a tutti i dipendenti che condividano a qualsiasi titolo l’abitazione quanto era gia’ previsto per i dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) in termini di indennita’ di servizio, indennita’ di sistemazione, indennita’ di richiamo dal servizio all’estero, contributo per il trasporto degli effetti. Ad ogni buon fine, si ricorda che tale estensione era gia’ stata introdotta dalla legge di stabilita’ per il 2015 limitatamente alla maggiorazione per spese di abitazione. In particolare, si richiama l’attenzione sul novellato comma 6 dell’articolo 171 in base al quale a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo coabitanti durante il servizio all’estero si applica una riduzione dell’indennita’ di servizio del 12 per cento, anziche’ del 14 per cento come precedentemente previsto;

– e’ stata ridotta dal 15% all’8% la maggiorazione corrisposta ai dipendenti in servizio all’estero per il coniuge a carico, se quest’ultimo, per ragioni di salute, non puo’ risiedere nella sede di servizio del dipendente. Tale riduzione si giustifica alla luce della necessita’ di riequilibrare il rapporto tra le maggiorazioni corrisposte in questo caso e quelle spettanti per il coniuge residente in sede, portata al 12,5% con la riforma del trattamento economico estero entrata in vigore nel 2015.

– e’ stato escluso dal beneficio del parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia il personale che presta servizio in Sedi non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di 3.500 chilometri da Roma.

Ad ogni utile fine si trasmette in allegato il testo del citato comma 334 e si resta a disposizione per fornire ogni eventuale necessario chiarimento a riguardo.

 

 

 

 

 

 

 

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