Guida alla riforma delle scuole e delle iniziative scolastiche italiane all’estero.

Guida alla riforma delle istituzioni scolastiche italiane all’estero.

Con questo lavoro il Codisie intende dare una serie di informazioni sulle principali novità introdotte dal D.lgs 64/17. Vogliamo anche in questa sede ribadire che siamo contrari all’intervento del D.lgs 64/17 sulle materie di contrattazione e auspichiamo che in sede di rinnovo del CCNL si ritorni a regolare le materie pattizie, oggetto d’incursione impropria del citato D.lgs, nella sede propria della contrattazione sindacale.

Trattamento economico:

ISE e Contributo Abitazione (Foglio di calcolo).

Contributo abitazione

  1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177 del Dpr 18/67, il personale in servizio all’estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilita’ di un’abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.
    2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell’indennita’ di cui all’articolo 171 del Dpr 18/67 determinata secondo i seguenti criteri:
    a) l’importo e’ parametrato all’indennita’ personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all’80 per cento, stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all’articolo 172 del Dpr 18/67, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;
    b) la maggiorazione non puo’ eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;
    c) la maggiorazione e’ corrisposta dall’assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui e’ sospesa o diminuita l’indennita’ personale;
    d) nel caso di dipendenti che condividano l’abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che vi ha diritto nella misura piu’ elevata, aumentata del 20 per cento;
    e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari, nella sede di servizio, di un’abitazione idonea alle funzioni svolte.
    3. La maggiorazione e’ versata in rate semestrali anticipate. L’amministrazione puo’ versare le prime due rate al momento dell’assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare e’ prassi costante pretendere per la stipulazione dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni

Indennità di prima sistemazione:

“Nel caso di trasferimento da Roma l’indennita’ di sistemazione e’ fissata nella misura di  «cinque  ventottesimi» dell’indennita’ personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento dauna ad altra sede estera, l’indennita’ di sistemazione e’ fissata nella misura di  «cinque quarti di» una mensilita’ dell’indennita’ personale stabilita per il posto di destinazione.”

Indennita’ di richiamo dal servizio all’estero:

“Al personale in servizio all’estero che e’ richiamato in Italia spetta un’indennita’ per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche’ con le esigenze derivanti dal rientro in Italia. L’indennita’ di richiamo e’ corrisposta nella misura di «quindici ottavi di un’indennita’ di servizio mensile» che viene calcolata applicando all’indennita’ base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all’inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera.”

L’indennita’ di richiamo spetta anche al personale che cessi dalle funzioni all’estero per ragioni diverse dal richiamo al Ministero o dal trasferimento in altra sede. Al personale collocato in aspettativa la indennita’ stessa e’ corrisposta nel caso che rientri in Italia. (Art. 206 DPR 18/67)

 Maggiorazioni per carichi di famiglia:

Al personale in servizio all’estero spetta la maggiorazione dell’assegno di sede nella misura del 12,5% per il coniuge a carico. Per ciascun figlio a carico spetta il 12,5% della ISE del primo segretario o console della sede nella quale si è in servizio.

Provvidenze Scolastiche

“Al personale in servizio all’estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all’ammontare della maggiorazione dell’indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all’iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l’ammontare della maggiorazione percepita. Al personale di ruolo del Ministero in servizio all’estero che è richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l’iscrizione avvenga per l’esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all’estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l’iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all’inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilità finanziarie.”

Trasporto masserizie:

(Contributo per il trasporto degli effetti). – 1. Per i viaggi di trasferimento, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso omnicomprensivo.  La misura di tale contributo e’ rapportata all’indennita’ spettante a norma dell’articolo articolo 175 del DPR 5 gennaio 1967 n. 18 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell’articolo art 176 del DPR 18/67 per il personale in servizio all’estero che e’ richiamato in Italia.

a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;

c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;

d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Viaggi di congedo ordinario

Al personale in servizio all’estero nelle sedi normali e disagiate spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e’ acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorche’ i viaggi siano stati effettuati precedentemente. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente.Per i figli a carico che compiano studi in localita’ diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella localita’ di studio. Per tratte superiori a 5000 km è previsto il diritto al rimborso delle spese aeree in prima classe

Norme_e_istruzioni_viaggio_di_congedo_effettuato_a_partire_dal_1_settembre_2017

Viaggi-di-congedo- Formulario preventivo Cisalpina

Assistenza sanitaria (Art 211 DPR 18/67)

Assistenza sanitaria diretta:

Assistenza diretta: nei Paesi membri della C.E. , si può richiedere prima della partenza o al massimo entro 30 giorni dall’assunzione in servizio all’estero. Si dovrà richiedere l’attestato per l’assistenza sanitaria all’estero” ex articolo15 DPR 31 luglio 1980 n. 618 (presso l’ASL di residenza oppure direttamente in ambasciata, una volta arrivati in sede). L’attestato servirà a regolarizzarela propria posizione con il SSN italiano nel periodo in cui ci si trova all’estero ovvero per ottenere l’assistenza sanitaria in via complementare qualora ve ne fosse la necessità. La documentazione necessaria al rilascio dell’attestato è la seguente: nota d’incarico, copia o dichiarazione sostitutiva del libretto Asl e codice fiscale.

Assistenza sanitaria indiretta: consiste nella possibilità di stipulare una polizza sanitaria con la Cattolica Assicurazioni, che rimborsa alcune prestazioni mediche. Il MAECI rimborsa l’85% del premio assicurativo. Modulo Richiesta Rimborso Premio Assicurativo

Retribuzione ore eccedenti:

Ciascuna ora eccedente è retribuita nella misura di 1/15 dell’assegno base. A titolo esemplificativo: un’ora eccedente svolta da un docente di scuola secondaria di secondo grado al lordo sarà pagata 40 euro, cioè 600:15. I docenti che svolgono ore eccedenti possono anche scegliere di non farsele pagare e prendere riposo compensativo durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, in ragione di un giorno ogni 4 ore eccedenti svolte (art. 29 comma 5).

Decurtazione IIS dallo stipendio metropolitano:

La riforma non risolve questo annoso problema. Se pur nella relazione tecnica sulla riforma inviata alle sedi, si afferma che non ci sono motivi per continuare a decurtare la IIS, non risulta che il MIUR e il MEF abbiano dato indicazioni in tal senso alle tesorerie provinciali, per cui molto probabilmente la IIS continuerà ad essere decurtata.

Retribuzione DSGA:

Purtroppo la riforma non affronta il tema del riconoscimento economico delle responsabilità e delle competenze dei DSGA.L’assegno base per il calcolo della ISE dei DSGA è rimasto invariato dal 1994 ad oggi, uguale a quello dei docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Riteniamo che bisogna trovare una soluzione a questa “svista”. Dal 1994 (epoca in cui i DSGA svolgevano ancora le funzioni di coordinatore amministrativo)ad oggi, le attribuzioni e le responsabilità, anche di ordine dirigenziale, dei DSGA in Italia sono mutate in maniera importante, e questa evoluzione è stata via via riconosciuta sul piano economico, fino a raggiungere livelli di retribuzione più alti anche dei docenti delle scuole superiori. Di contro i DSGA in servizio all’estero, che svolgono le medesime funzioni che svolgono in Italia hanno lo stesso  assegno base che avevano nel 1994, come se svolgessero le stesse mansioni di 21 anni fa.

Personale non docente assunto localmente:

La riforma prevede la possibilità di assumere personale non docente con contratto locale a tempo indeterminato, purtroppo però non affronta la questione concernente la retribuzione, cioè non dice nulla. Ricordiamo che in molte scuole italiane all’estero il personale non docente mantiene da oltre 10 anni lo stesso stipendio, la cosa non ci sembra corretta  (art. 32).

Ferie, permessi e malattia.

Cambia il numero di giorni di ferie cosi come segue.

Sedi normali:  31 giorni di ferie, 4 giorni di festività soppresse e i giorni di viaggio previsti  per la sede;

Sedi disagiate: 38 giorni di ferie, 4 giorni di festività soppresse e i giorni di viaggio previsti  per la sede;

Sedi particolarmente disagiate: 41 giorni di ferie, 4 giorni di festività soppresse e i giorni di viaggio previsti  per la sede;

Il sabato non si conta più come lavorativo.

Con il D.lgs viene abolita la norma che prevedeva che per i giorni di ferie usufruite per recarsi in Italia nei primi sei mesi di servizio all’estero,  non si aveva diritto alla  ISE.

Per i giorni di ferie maturati in Italia prima della presa di servizio all’estero viene decurtata la ISE

Giorni di viaggio.

Cambia il calcolo dei 60 giorni di assenza dal servizio dopo i quali si viene restituiti d’ufficio ai ruoli metropolitani: dal 1 settembre 2017, entrano a far parte del computo dei 60 giorni, anche i 15 giorni di congedo per matrimonio, i tre giorni di permesso per lutto, gli 8 giorni per esami e concorsi, i giorni della legge 104 e i 3 giorni di permesso retribuito.

I primi 45 giorni di malattia sono con ISE, dal 46 al 60 giorno sono senza ISE. Inoltre la ISE è sospesa per: i 3 giorni di permesso retribuito, i tre giorni di permesso per lutto, gli 8 giorni per esami e concorsi, i giorni della legge 104 e i giorni di congedo per matrimonio.

Supervalutazione del servizio all’estero:

Resta solo per le sedi disagiate e particolarmente disagiate  ai fini della quiescenza, nella misura di 6 mesi per le sedi disagiate e 9 mesi per le sedi particolarmente disagiate per ogni anno di servizio prestato. (art. 30 comma 1).

Durata del servizio all’estero:

La permanenza all’estero non puo’ essere superiore, nell’arco dell’intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio all’estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale (art. 21 comma 1).

Il personale può essere destinato all’estero se assicura una permanenza in servizio all’estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell’articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Tra le norme transitorie viene stabilito che il personale in servizio all’estero al momento dell’entrata in vigore del D.lgs, 64/17, al raggiungimento del nono anno cessa il diritto di rimanere in servizio all’estero o essere rinominato. Questa norma crea evidenti disparità di trattamento e sono in corso dei contenziosi con l’amministrazione (art. 37 commi 7 e 8).

Orario di servizio:

L’articolo 22 comma 1 stabilisce che l’orario di lavoro del personale docente inviato all’estero corrisponde a quello in Italia. Tuttavia all’articolo 23 comma 1 è stabilito che: “Nelle scuole statali all’estero gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti fra i docenti gia’ in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell’acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. Al comma 2 sempre dell’articolo 23 viene stabilito che i docenti inviati dall’Italia possono essere utilizzati anche per sostituire i docenti temporaneamente assenti. Le misure contenute in questo articolo creeranno conflitti e abbasseranno il livello qualitativo dell’offerta formativa delle scuole italiane all’estero.

Trasferimenti estero su estero.

La riforma li prevede (art. 30 comma 1) solo per le sedi particolarmente disagiate, il MAECI non li sta consentendo nemmeno per questa categoria di sedi e sono in corso diversi contenziosi.

Supplenze e copertura ore che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra:

Spariscono le graduatorie per le supplenze nelle scuole e nelle iniziative scolastiche italiane all’estero, il decreto stabilisce che le ore non costituenti cattedra sono coperte attraverso la loro ripartizione ai docenti titolari (art. 23) o attraverso i cosiddetti contratti locali (art. 31).

Docenti a contratto locale

Viene prevista la possibilità di assumere docenti con contratto locale a tempo determinato o indeterminato, in possesso degli stessi  requisiti previsti in Italia, ai quali affidare un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell’ordinamento scolastico italiano (art. 31 comma 2). Una norma profondamente sbagliata, sia per gli effetti negativi sulla qualità dell’offerta formativa sia perché introduce un elemento privatistico nel rapporto tra docente e amministrazione, inaccettabile nelle scuole statali italiane all’estero. .  Il D.M che regola i contratti locali ai docenti.

L’articolo 33 della riforma, rimanda all’articolo 154 del DPR 18/67 che prevede che per quel che concerne il regime dei suddetti contratti devono essere sentiti i rappresentanti sindacali in sede.

Assegnazioni temporanee e invio in missione:

Il Maeci, per particolari esigenze può inviare all’estero, con nomina di un anno dalle graduatorie permanenti, docenti e dirigenti scolastici (art 24).

Gestione del bilancio delle scuole italiane all’estero:

Dal 1 gennaio 2018, spariscono le casse scolastiche. La competenza della gestione del bilancio delle scuole passa ai DS e ai DSGA (articolo 37 comma 3).

Prove di selezione del personale da inviare all’estero:

Cambiano le modalità di selezione e i titoli valutabili (art. 19).

Rientro in territorio metropolitano:

La riforma prevede che il personale docente che rientra in territorio metropolitano viene riassegnato all’ambito che ricomprende l’ultima scuola di titolarità, mentre i DS e i DSGA vengono riassegnati nella ultima scuola di titolarità. Da tenere in considerazione il fatto che ogni anno il MIUR e le OO.SS firmano un contratto integrativo sulla mobilità, nel quale da sempre sono stati regolati anche i rientri del personale scolastico in servizio all’estero, che può disporre diversamente da quanto previsto dalla riforma.   (art. 26).

Iscrizione all’AIRE:

Per il personale scolastico inviato all’estero è abolito l’obbligo di iscrizione all’AIRE. (art. 38 comma 1)

 

Le scuole italiane all’estero restano Statali.

Viene confermata la natura giuridica Statale delle scuole italiane all’estero (art. 5).

Gestione, coordinamento e vigilanza

Le unità di personale distaccato  per la gestione delle ISIE restano 70, ma a differenza del passato, che vedeva tale personale distaccato tutto in servizio presso il MAECI, il D.lgs 64/17 adesso stabilisce che le 70 unità sono ripartite nel numero di 35 al MAECI e di 35 al MIUR (art. 13).

Requisiti del personale da destinare all’estero

La riforma stabilisce  che il personale da destinare all’estero dovrà essere in possesso dei requisiti previsti da un apposito decreto che MIUR e MAECI dovranno emanare entro sei mesi dall’approvazione del D.lgs 64 (art. 14).

Formazione del personale da destinare all’estero

Il D.lgs stabilisce che il personale da destinare all’estero dovrà messere opportunamente formato (art. 15).

Sistema di valutazione delle scuole e delle iniziative scolastiche italiane all’estero.

Viene stituito il sistema di valutazione delle istituzioni scolastiche italiane all’estero,entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.lgs 64/17, il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, adotta un decreto che regola il sistema di valutazione (art 16).

Contingente del personale scolastico da destinare all’estero:

Il contingente per il 2017/18 resta di 624 unità, dall’anno scolastico 2018/19 è previsto che venga incrementato di 50 unità che si occuperanno di sostegno e potenziamento (art. 18).

Lettorati:

L’articolo 12 della riforma amplia le attribuzioni dei lettori inviati presso le Università straniere, a questa estenzione dei compiti non corrisponde un ragionevole aumento della loro retribuzione. La riforma non prevede, ancora una volta, per il lettori con I.E.A un tetto massimo di ore da prestare nell’ambito di questa funzione aggiuntiva. Inoltre equipara l’assegno base dei lettori per il calcolo della ISE a quello dei docenti di scuola media secondaria di primo grado. (art. 12).

Corsi di lingua e cultura italiana:

Cambia la mission dei corsi di lingua e cultura italiana. Lo scopo dei corsi non è più solo quello di insegnare lingua e cultura italiana ai figli degli italiani emigrati, i docenti inviati all’estero sui corsi saranno ambasciatori della nostra lingua e della nostra cultura nella circoscrizione consolare nella quale operano. Il personale nominato sui corsi di lingua italiana, oltre a svolgere la normale attività didattica può essere impegnato anche in attività di formazione dei docenti locali (art. 10).

Enti gestori privati:

Viene ampliato il raggio d’azione degli enti gestori, che potranno svolgere esattamente gli stessi compiti previsti per il personale scolastico inviato dall’Italia impegnato nei corsi di lingua e cultura italiana (art. 11).

Addis Abeba 01 ottobre 2017

Il Presidente del Codisie Salvatore Fina

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